Esami di Stato I ciclo: le indicazioni del MIUR per il 2018/2019. Recepite le nuove norme sulla presidenza della commissione e docente collaboratore del dirigente scolastico.
Con nota 5772 del 4 aprile 2019 del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici sono state fornite ulteriori indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenzeper l’anno scolastico 2018/2019.
La funzione di presidente è svolta ordinariamente dal dirigente scolastico preposto dell’istituzione scolastica (DM 741/27 art. 4 comma 3).
In caso di assenza o impedimento o di reggenza le funzioni di presidente della commissione d’esame sono assegnate ad un docente collaboratore.
Il DM 183/19 ha stabilito che
Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo e se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Non sono previste, invece, misure dispensative.
Le prove nazionali di italiano, matematica e inglese si svolgono nel periodo compreso tra il 10 e il 18 aprile 2019 secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica.
Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, sono individuati strumenti compensativi e/o misure dispensative in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, nel PEI e nel PDP.
In particolare
Coloro che sono dispensati da una o più prove INVALSI o sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la certificazione delle competenze rilasciata dall’INVALSI. Sarà compito del consiglio di classe integrare in sede di scrutinio finale la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati nel percorso didattico.
Non possono essere previste, invece, misure dispensative.
Ricordiamo che pur essendo ininfluente ai fini dell’ammissione all’Esame, il risultato conseguito delle prove INVALSI, espresso in forma descrittiva, verrà inserito nel curriculum dello studente.
Le scuole continueranno ad utilizzare i modelli di certificazioni allegati dal DM 742/17 in attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee previste dalla Raccomandazione dell’Unione Europea adottata il 22 maggio 2018.
Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza